INPS
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
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Ai |
Dirigenti centrali e periferici |
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Direttori delle Agenzie |
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Ai |
Coordinatori generali, centrali e |
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Roma, 5 Gennaio 2004 |
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periferici dei Rami professionali |
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Al |
Coordinatore
generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 2 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Commissario Straordinario |
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Al |
Vice Commissario Straordinario |
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Al |
Presidente e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Ai |
Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli
unificati |
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Ai |
Presidenti dei Comitati
regionali |
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Allegati 4 |
Ai |
Presidenti dei Comitati
provinciali |
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OGGETTO: |
Assegni
familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2004. I)
Tabelle dei limiti di reddito
familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della
corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione
di pensione. II) Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento
del diritto agli assegni familiari.
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SOMMARIO: |
Dal 1° gennaio 2004 sono stati rivalutati sia i limiti
di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della
corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di
pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai
fini dei diritto agli assegni stessi. |
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Le presenti disposizioni trovano applicazione nei
confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo
familiare, e cioè nei confronti dei coltivatori diretti, coloni,
mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la
normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali
per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote
di maggiorazione di pensione). Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di
quelli cui si applica la normativa concernente l'assegno per il nucleo
familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di
famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito
familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti
dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi. I)
TABELLE DEI LIMITI DI REDDITO FAMILIARE DA APPLICARE AI FINI DELLA CESSAZIONE
O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI E DELLE QUOTE DI
MAGGIORAZIONE DI PENSIONE PER L'ANNO 2004 Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli
assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro
autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni
anno in ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai
centesimi di euro. Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura
del tasso d'inflazione programmato per il 2003 è stata pari all’1,4 per
cento. Con riferimento a quanto precede sono state aggiornate le tabelle
(allegati da 1 a 4 ) in euro, da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2004
nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all'assegno per
il nucleo familiare e sopra elencati. *** Le procedure di calcolo delle pensioni sono già aggiornate in
conformità ai nuovi limiti di reddito. II)
LIMITI DI REDDITO MENSILI DA CONSIDERARE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL
DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI PER L'ANNO 2004 In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica
delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2004 e per l'intero anno
nell'importo mensile di euro 412,18. In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da
considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza
economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari
risultano cosi' fissati per tutto l'anno 2004: - Euro
580,49 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato; - Euro
1015,86 per due genitori. I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le disposizioni già
in vigore e a suo tempo rese note, in caso di richiesta di assegni familiari
per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento).
Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza delle associazioni di
categoria dei lavoratori interessati, dei consulenti del lavoro, degli Enti
di Patronato e delle Organizzazioni sindacali, il contenuto della presente
circolare.
Allegato 1 TABELLA PER LA CESSAZIONE O
RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI
AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE
GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI) DAL 1° GENNAIO 2004 Da applicare alla generalità
dei soggetti interessati, con esclusione di quelli indicati nelle successive
tabelle 2, 3 e 4.
(*) Per l'applicazione della
presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli
affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i
nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli
Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le
sorelle ed i nipoti). Si considerano equiparati ai
genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le
persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi,
esclusi i nonni ed i bisnonni). (**) L'ipotesi riguarda il
titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo
familiare. Allegato
2 TABELLA PER LA CESSAZIONE O
RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI
AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE
GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI) DAL 1°
GENNAIO 2004 Da applicare ai soggetti cui
si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di
pensione per i figli ed equiparati (*) minori e che siano nella condizione di
vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o
nubile.
(*) Per l'applicazione della
presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli
affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i
nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli
Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le
sorelle ed i nipoti). Si considerano equiparati ai
genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le
persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi,
esclusi i nonni ed i bisnonni). (**) L'ipotesi riguarda il
titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo
familiare. Allegato
3 TABELLA PER LA CESSAZIONE
DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE
QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER
I LAVORATORI AUTONOMI) DAL 1°
GENNAIO 2004 Da applicare ai soggetti nel cui nucleo familiare siano
comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia,
dichiarate totalmente inabili.
(*) Per l'applicazione della
presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli
affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i
nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli
Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le
sorelle ed i nipoti). Si considerano equiparati ai
genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le
persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi,
esclusi i nonni ed i bisnonni). (**) L'ipotesi riguarda il
titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo
familiare. Allegato
4 TABELLA PER LA CESSAZIONE O
RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI
AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE
GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI) DAL 1°
GENNAIO 2004 Da applicare ai soggetti cui
si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione per i
figli ed equiparati (*) minori e che siano nella condizione di vedovo/a,
divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile, nonchè
nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi
i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.
(*) Per l'applicazione della
presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli
affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i
nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli
Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le
sorelle ed i nipoti). Si considerano equiparati ai
genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le
persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi,
esclusi i nonni ed i bisnonni). (**) L'ipotesi riguarda il
titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo
familiare. |